DDT: cos’è, a cosa serve e quando è obbligatorio emetterlo?

DDT è un acronimo che in ambito commerciale sta per documento di trasporto che è stato introdotto verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso con il DPR 549/96. Il DDT ha sostituito la cosiddetta “bolla di accompagnamento”, che peraltro comportava un carico burocratico non indifferente. Infatti, quando si acquistavano i blocchi che contenevano le bolle di accompagnato, numerate dalla tipografia che le realizzava, era necessario annotare i dati principali di tali blocchi su un apposito registro obbligatorio. Le bolle di accompagnamento potevano essere generiche e i dati relativi all’emittente erano inseriti a mano o con dei timbri oppure si poteva richiedere alla tipografia di realizzare blocchi personalizzati. Oggi non è più necessario perché i DDT possono essere predisposti grazie ad appositi software utilizzati per la gestione della contabilità e della fatturazione elettronica.

Spiegato qual è il significato di DDT, è interessante capire a cosa serve esattamente e quando è necessario emetterlo.

A cosa serve il documento di trasporto (DDT)?

Come facilmente si può intuire dalla denominazione, il DDT è il documento che accompagna i beni trasportati. La sua emissione ha quindi lo scopo di garantire la tracciabilità dei beni spediti durante il percorso dal mittente al destinatario. I soggetti coinvolti sono quindi essenzialmente tre: mittente (chi spedisce le merci), il vettore (chi ha l’incarico di trasportare le merci) e il destinatario (chi riceve le merci). A seconda dei casi il vettore può coincidere con il mittente o con il destinatario.

Essenzialmente, il DDT certifica il trasferimento delle merci da un cedente a un cessionario accompagnandole nel loro percorso. Esso contiene informazioni essenziali che servono a identificare i beni trasportati e ha anche una valenza fondamentale a livello fiscale.

Quando il DDT non è obbligatorio? E quando lo è

Nel caso di trasporto interno tra una sede aziendale e l’altra, il DDT non è obbligatorio, tuttavia la sua emissione è consigliabile per consentire una più semplice gestione del magazzino.

Nel caso in cui i beni siano destinati a lavorazioni o a riparazioni non c’è l’obbligo di documentare il trasporto con il DDT; si possono infatti usare documentazioni alternative, anche se molte aziende preferiscono comunque documentare tutte le movimentazioni di merci con il DDT specificando la causale del trasporto; questo rende più facile la gestione logistica. Lo stesso può dirsi anche nel caso di omaggi e campionature.

Il DDT inoltre non è obbligatorio qualora si effettui una vendita diretta al consumatore e si provveda con l’emissione di fattura immediata o di scontrino.

Essenzialmente, l’obbligatorietà del DDT deve essere ricondotta a due fattispecie principali: quando si voglia avvalersi della fatturazione differita e quando si movimentano beni a titolo non traslativo della proprietà (è obbligatorio specificare la causale al fine di superare la presunzione di acquisto o cessione dei beni oggetto di trasporto).

Compilazione del DDT

Per compilare un DDT si può reperire un modello in formato PDF, xlsx (Excel), .docx (Word) o equivalenti; si consideri però che esistono sia software specifici per l’emissione di DDT sia gestionali per la fatturazione elettronica che offrono anche la possibilità di emettere vari tipi di documento fra cui ordini, preventivi, fatture proforma, documenti di trasporto, fatture elettroniche ecc.

I principali dati da inserire in un DDT sono i seguenti: numero progressivo, data di emissione, dati relativi al cedente e al cessionario (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede), riferimenti all’eventuale vettore, data di trasporto (che potrebbe coincidere con quella di emissione), dettagli relativi alle merci oggetto di trasporto.

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